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Aggiunto da il 2015-12-09

L’acconto è stato un fiume di quasi 12 miliardi dalle casse delle famiglie a quelle delle amministrazioni pubbliche, ma non bastava, i calcoli per il versamento tramite F24 sono da rifare rispetto a giugno: i prelievi fiscali sono aumentati!

Nel video sopra,  Mario Berardi, già Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Torino, intervistato sulle ultime dichiarazioni del premier Matteo Renzi sul presunto taglio delle tasse sulla prima casa col “funerale di Imu e Tasi il 16 dicembre”, immigrazione, legge elettorale e rottamazione.

Appuntamento alle porte con il saldo di Imu e Tasi, in scadenza il prossimo 16 dicembre. Ed i calcoli per il pagamento, come al solito, sono da rifare rispetto agli importi pagati a giugno, i prelievi fiscali sono nel caso di variazione, quasi tutti aumentati.

Nel primo caso, infatti, l’imposta andava calcolata con le aliquote 2014; ora, invece, si paga in base alle aliquote deliberate per il 2015. Occorre, dunque documentarsi di nuovo, sul sito del proprio comune o su quello del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, per verificare cosa prevedono le nuove delibere, che oltre alle aliquote contengono anche le regole per agevolazioni e detrazioni in materia di Tasi per la prima casa, per le quali la legge ha lasciato carta bianca agli enti locali.

La “promessa” del governo Renzi: intanto paghiamo di più

Per chi possiede solo la prima casa, secondo il governo, questo sarà l’ultimo appuntamento con la Tasi, destinata a sparire dal prossimo anno. Per prima casa ai fini delle imposte comunali, si intende esclusivamente l’appartamento che il proprietario abita e nel quale ha la residenza anagrafica. In caso di immobili di lusso, ossia iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, però, l’Imu è comunque dovuta, pur se con aliquota ridotta e detrazioni. Le stesse regole previste per la prima casa si applicano alle sue pertinenze, una per ciascuna delle categoria C/2, C/6, C/7, ossia cantine o soffitte, box, posti auto scoperti. Ai fini della definizione di “prima casa” fanno testo, dunque, solo l’utilizzo diretto dell’immobile e la residenza, per cui se anche si possiede un solo appartamento, acquistato con i benefici prima casa, ma non si è ancora trasferita la residenza, non c’è esenzione dall’Imu. Fin qui le regole generali, poi le eccezioni previste dalla legge. Viene infatti riconosciuto come prima casa, ai fini Imu e Tasi, anche l’appartamento assegnato all’ex coniuge in seguito ad una sentenza di separazione o divorzio. Analogo trattamento per quello posseduto, e non concesso in locazione, da appartenenti alle forze armate e di polizia, a prescindere dalla residenza. Infine la legge riconosce l’esenzione dall’Imu per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) a condizione che siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, e che la casa non risulti locata o data in comodato.

Gli immobili esenti per decisione dei comuni.

A questa lista si aggiungono poi gli immobili per i quali è possibile avere l’esenzione dall’Imu in quanto “assimilati” a prima casa sulla base delle delibere comunali. La legge riconosce, infatti, ai comuni la possibilità di esentare alcuni immobili dal pagamento delle imposte, nell’ambito delle regole fissate a livello nazionale. Si tratta comunque di una facoltà, per cui gli enti locali non sono necessariamente tenuti ad applicare le esenzioni. In ogni caso l’assimilazione a prima casa è prevista solo per gli immobili di proprietà di anziani e disabili ricoverati in casa di cura, a patto che non siano stati dati in locazione. Possibile assimilazione anche per la casa concessa in comodato a genitori o figli che la utilizzano come abitazione principale, con due specifici paletti fissati dalla legge: l’esenzione è riconosciuta a patto che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, oppure è applicata solo fino ad un valore della rendita catastale di 500 euro. La gran parte dei comuni che hanno deciso di operare l’assimilazione ha scelto la prima opzione, per cui l’esenzione dall’Imu per le case in comodato è legata al reddito del comodatario.

Renzi promette per il 16 dicembre un funerale ad Imu e Tasi

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Le aliquote Imu in tendenza all’aumento

La base sulla quale calcolare l’imposta è la rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 per abitazioni e pertinenze e per gli altri immobili commerciali; per 80 per gli immobili accatastati come ufficio e per 55 per negozi e botteghe. La base imponibile è ridotta del 50% per fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Per quel che riguarda le aliquote, i comuni hanno la facoltà di stabilire i livelli, ma entro il tetto massimo fissato dalla legge a livello nazionale. Per la prima casa soggetta ad Imu (quindi per gli immobili di lusso) l’aliquota è pari al 4 per mille e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a due punti, per cui l’aliquota può oscillare da un minimo del 2 per mille ad un massimo del 6 per mille. La legge, inoltre, prevede una detrazione di 200 euro per immobile (a prescindere quindi dal numero dei proprietari), con la possibilità per il comune di aumentarla fino ad azzerare l’imposta dovuta. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, invece, l’aliquota fissata dalla legge è pari al 7,6 per mille ed i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 3 punti, per cui l’aliquota può oscillare da un minimo del 4,6 per mille ad un massimo del 10,6 per mille.

La Tasi segue le stesse aliquote

La Tasi ha la stessa base imponibile dell’Imu. Anche per il 2015 è stata confermata l’aliquota base dell’1 per mille e la massima del 2,5 per mille. I comuni hanno sia la facoltà di azzerare l’aliquota sia quella di introdurre un’eventuale maggiorazione, entro il tetto massimo di 8 punti. In ogni caso la somma di Imu e Tasi non può superare per ciascun immobile l’aliquota massima Imu prevista per legge, ossia il 10,6 per mille, per cui con la maggiorazione il peso di Imu e Tasi sullo stesso immobile può raggiungere al massimo l’11,4 per mille. Per la Tasi la legge ha lasciato ai comuni la possibilità di definire le agevolazioni per la prima casa, lasciando anche liberi gli enti locali di scegliere le modalità ritenute più opportune. C’è, quindi, chi le ha legate al reddito ISEE dei proprietari, chi alla rendita catastale, chi al numero dei figli o all’ubicazione dell’immobile.

La Tasi e gli inquilini

Quando un immobile è dato in locazione o in comodato, invece, la legge prevede che una quota della Tasi sia dovuta da chi abita nell’appartamento, a patto che il contratto abbia una durata di più di sei mesi nel corso dell’anno. La quota dovuta dall’inquilino varia tra il 10 e il 30 per cento e viene stabilita dal comune. Se l’immobile è in comodato ai familiari e assimilato a prima casa, però, il versamento della Tasi è a carico del proprietario e non dei familiari. In ogni caso proprietario e occupante sono responsabili ciascuno per la propria quota e non esiste alcuna forma di solidarietà. Di conseguenza se l’inquilino non paga non può essere chiesto nulla al proprietario e viceversa. Le regole si applicano anche per gli immobili diversi da quelli per uso abitativo.

La propaganda elettorale di Renzi

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L’Imu sui terreni

Appuntamento alla cassa il prossimo 16 dicembre anche per l’Imu sui terreni, sia edificabili che agricoli in tutti i casi in cui il proprietario non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), il valore ai fini Imu è costituito dal reddito dominicale rivalutato del 25 per cento e, poi, moltiplicato per 75. Per gli altri proprietari il moltiplicatore è pari a 135. Sulla base delle nuove disposizioni di legge, entrate in vigore nel marzo scorso, è prevista l’esenzione completa dall’Imu o nel caso di terreni agricoli che si trovano nei comuni classificati come totalmente montani sulla base dell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat (1.446 comuni). Per i terreni in collina, invece, sono esenti solo i proprietari hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Negli altri casi si applicano le regole previste in passato per cui i non coltivatori pagano sempre l’imposta, mentre i coltivatori pagano per scaglioni in riferimento al valore del terreno.

Calcoli e pagamento

Imu e Tasi si pagano con il modello F24. Per il calcolo dell’imposta è necessario fare riferimento alle aliquote e alle detrazioni fissate dai comuni e pubblicate nella pagina dedicata del sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia.

16 DICEMBRE FUNERALE DI IMU E TASI?

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De Magistris: “Quelli di Renzi sono annunci che non si traducono mai in realtà realizzando la politica del nulla”: