I dipendenti pubblici ancora sotto il torchio insaziabile del governo dei “tecnici”. Com’è noto tempo fa la Corte Costituzionale (sentenza n. 223 del 8 ottobre 2012) aveva sancito l’illeggittimità della trattenuta del 2,5% che dopo il 1° gennaio 2011 continua ad essere praticata sull’80% della retribuzione utile ai fini del calcolo della liquidazione sotto la voce “opere di previdenza” a tutto il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Così che il trattamento di fine servizio continuava ( e continuerà adesso) ad essere liquidato secondo le norme previste dal decreto 1032/1973 già annullato dal comma 10 dell’art.12 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 . Quest’ultima legge citata era a vantaggio del dipendente poichè prevedeva che il computo del trattamento di liquidazione fosse effettuato secondo le regole di cui all’articolo 2120 del codice civile, cioè con l’applicazione dell’aliquota del 6,91% a carico della sola amministrazione e nessun onere per il dipendente. Da qui le battaglie legali (alcune ancora in corso) seguite alla sentenza della Corte Costituzionale, l’intimazione dei sindacati di ”sospendere, a decorrere dallo stipendio relativo al mese di Ottobre 2012, l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,5 della base contributiva….. al fine di evitare l’ingenerarsi di un inutile ed oneroso contenzioso…”
Tutto azzerato!!! Si ritorna al decreto 1032/1973 : ci hanno pensato loro i “tecnici” infatti con il
DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012 , n. 185
Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei
dipendenti pubblici
Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2012 da
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Grilli, Ministro dell’economia e delle
finanze
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
La ritenuta, a seconda della qualifica del personale e dell’anzianità posseduta è compresa indicativamente tra i 30 e i 50 euro al mese. Il governo ha sanato il prelievo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato illeggittimo. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del predetto contributo previdenziale si estingueranno di diritto, estinzione decretata d’ufficio. Le sentenze eventualmente già emesse che hanno accolto la restituzione della ritenuta resteranno quindi prive di effetti! Non si provvederà dall’altra parte al recupero a carico del dipendente di eventuali somme già erogate in eccedenza: una sorta di “chi ha avuto ….ha avuto! Chi ha dato… ha dato!”
Spetterà infine alla Camera ed al Senato tramutarlo in legge nel termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Grazie “tecnici”, a nome di tutti i dipendenti pubblici!!!
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