Aggiunto da Michele Forina
il 2021-02-16
UN “ATTO DI BULLISMO ISTITUZIONALE”. LE LINEE GUIDA DEL VENETO PER LA GESTIONE DEL COVID A SCUOLA
by byoblu
16-02-2021
La Regione Veneto ha pubblicato le nuove linee di indirizzo per la gestione di casi di Covid-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia.
Il punto 3.5 di questo protocollo desta preoccupazione per la violazione di diritti costituzionalmente sanciti.
In caso di rifiuto da parte di un alunno o di un operatore scolastico a sottoporsi al tampone nasofaringeo, il SISP (il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto) può disporre la quarantena per tutti i contatti scolastici, cioè per tutti i soggetti con cui la persona che si è rifiutata di fare il test è entrata in contatto e a prescindere dal test.
Gli avvocati Elisabetta Frezza e Alessandra Barana, insieme ad altri colleghi, hanno redatto, per conto del CIATDM (il Coordinamento Internazionale Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Minori), una nota di risposta indirizzata in primis al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.
Intervenuta su #Byoblu24 l’avvocato Frezza ha sottolineato le principali criticità del protocollo.
Dal punto di vista del merito, “si basa sui test PCR, che, come ha detto il professor Giorgio Palù, proprio durante una conferenza stampa della Regione Veneto, sono dei test mai validati che possono generare risultati inattendibili”. Inoltre le linee guida si applicano anche ai bambini dell’età dell’infanzia, che tendono a infettarsi di meno rispetto agli adulti e, al contempo, ad essere meno contaggiosi.
Dal punto di vista giuridico, il protocollo vìola poi l’articolo 32 della Costituzione che stabilisce che “nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Il tampone è infatti, a tutti gli effetti, un trattamento sanitario, quindi rifiutarlo è un diritto del cittadino costituzionalmente protetto.
“È inoltre illegittima e arbitraria l’opzione della quarantena senza tampone, come riconosciuto dal Ministero della Salute con circolare del 12 ottobre del 2020”, ha sottolineato l’avvocato Frezza.
“Nessuna quarantena può essere ipotizzata per coloro i quali risultino negativi, anche se inseriti in classi in cui sia emerso un positivo”.
Fa discutere poi l’utilizzo nelle linee guida del termine “contatto scolastico”, anziché di “contatto stretto” come invece previsto dalle linee guida del Ministero della Salute.
“Contatto scolastico” è infatti una nozione molto più ampia che potrebbe, ad esempio, costringere alla quarantena non solo i compagni di classe o il compagno di banco del soggetto positivo, ma potenzialmente tutti i soggetti presenti a scuola.
La richiesta dell’avvocato Frezza e del CIATDM è che tali linee guida siano presto corrette e modificate in maniera che siano compatibili con gli indirizzi ministeriali e, soprattutto, con la nostra Carta Costituzionale.